Legge n. 675 del 31 dicembre 1996
Legge n. 675 del 31 dicembre 1996 "Tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali" (Testo aggiornato in base ai
seguenti decreti legislativi n. 467 del 28 dicembre 2001, n. 282 del 30 luglio
1999, n. 281 del 30 luglio 1999, n. 135 dell'11 maggio 1999, n. 51 del 26 febbraio
1999, n. 389 del 06 novembre 1998, n. 171 del 13 maggio 1998, n. 135 dello 08
maggio 1998, n. 255 del 28 luglio 1997, n. 123 del 09 maggio 1997) CAPO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1. Finalita' e definizioni. 1. La presente legge garantisce che il trattamento
dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con
particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce
altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione.
2. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "banca di dati", qualsiasi complesso di dati personali, ripartito
in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato
secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;
b) per "trattamento", qualunque operazione o complesso di operazioni,
svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione,
l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto,
l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione,
la cancellazione e la distruzione di dati;
c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona
fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili,
anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi
compreso un numero di identificazione personale;
d) per "titolare", la persona fisica, la persona giuridica, la pubblica
amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono
le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento
di dati personali, ivi compreso il profilo della sicurezza;
e) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica, la
pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti
dal titolare al trattamento di dati personali;
f) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente
o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;
g) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a uno
o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma,
anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
h) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti
indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione
o consultazione;
i) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento,
non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
l) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione
temporanea di ogni altra operazione del trattamento;
m) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'articolo
30.Art. 2. Ambito di applicazione. 1. La presente legge si applica al trattamento
di dati personali da chiunque effettuato nel territorio dello Stato.
1-bis.1 La presente legge si applica anche al trattamento di dati personali
effettuato da chiunque è stabilito nel territorio di un Paese non appartenente
all'Unione europea e impiega, per il trattamento, mezzi situati nel territorio
dello Stato anche diversi da quelli elettronici o comunque automatizzati, salvo
che essi siano utilizzati solo ai fini di transito nel territorio dell'Unione
europea.
1-ter.1 Nei casi di cui al comma 1-bis il titolare stabilito nel territorio
di un Paese non appartenente all'Unione europea deve designare ai fini dell'applicazione
della presente legge un proprio rappresentante stabilito nel territorio dello
Stato.
1 Commi aggiunti dall'art. 1, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.Art. 3.
Trattamento di dati per fini esclusivamente personali.
1. Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente
personali non è soggetto all'applicazione della presente legge, sempreché
i dati non siano destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione.
2.2 Al trattamento di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni
in tema di sicurezza dei dati di cui all'articolo 15, nonché l'articolo
18.
2 Comma così modificato dall'art. 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
Art. 4. Particolari trattamenti in ambito pubblico.1. La presente legge non
si applica al trattamento di dati personali effettuato:
a) dal Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile
1981, n. 121, come modificato dall'articolo 43, comma 1, della presente legge,
ovvero sui dati destinati a confluirvi in base alla legge, nonché in
virtù dell'accordo di adesione alla Convenzione di applicazione dell'Accordo
di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;
b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977,
n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'articolo 12
della medesima legge;
c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del
libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio
dei carichi pendenti nella materia penale;
d) in attuazione dell'articolo 371-bis, comma 3, del codice di procedura penale
o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio
superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;
e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello
Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse
disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.
2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni
di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7 e 36, nonché,
fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni
di cui agli articoli 7 e 34.Art. 5. Trattamento di dati svolto senza l'ausilio
di mezzi elettronici.1. Il trattamento di dati personali svolto senza l'ausilio
di mezzi elettronici o comunque automatizzati è soggetto alla medesima
disciplina prevista per il trattamento effettuato con l'ausilio di tali mezzi.Art.
6. Trattamento di dati detenuti all'estero.1. Il trattamento nel territorio
dello Stato di dati personali detenuti all'estero è soggetto alle disposizioni
della presente legge.
2. Se il trattamento di cui al comma 1 consiste in un trasferimento di dati
personali fuori dal territorio nazionale si applicano in ogni caso le disposizioni
dell'articolo 28.CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO Art. 7.
Notificazione3 1.4 Il titolare che intenda procedere ad un trattamento di dati
personali soggetto al campo di applicazione della presente legge è tenuto
a darne notificazione al Garante se il trattamento, in ragione delle relative
modalità o della natura dei dati personali, sia suscettibile di recare
pregiudizio ai diritti e alle libertà dell'interessato, e nei soli casi
e con le modalità individuati con il regolamento di cui all'articolo
33, comma 3.
2.5 La notificazione è effettuata preventivamente ed una sola volta,
a mezzo di lettera raccomandata ovvero con altro mezzo idoneo a certificarne
la ricezione, a prescindere dal numero delle operazioni da svolgere, nonché
dalla durata del trattamento e può riguardare uno o più trattamenti
con finalità correlate. Una nuova notificazione è richiesta solo
se muta taluno degli elementi che devono essere indicati e deve precedere l'effettuazione
della variazione.
3. La notificazione è sottoscritta dal notificante e dal responsabile
del trattamento.
4. La notificazione contiene:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del titolare;
b) le finalità e modalità del trattamento;
c) la natura dei dati, il luogo ove sono custoditi e le categorie di interessati
cui i dati si riferiscono;
d) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati;
e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi non appartenenti all'Unione
europea o, qualora riguardino taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24,
fuori del territorio nazionale;
f) una descrizione generale che permetta di valutare l'adeguatezza delle misure
tecniche ed organizzative adottate per la sicurezza dei dati;
g) l'indicazione della banca di dati o delle banche di dati cui si riferisce
il trattamento, nonché l'eventuale connessione con altri trattamenti
o banche di dati, anche fuori del territorio nazionale;
h)6 il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del rappresentante del titolare nel territorio dello Stato e di almeno
un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato ai fini di
cui all'articolo 13; in mancanza di tale indicazione si considera responsabile
il notificante;
i) la qualità e la legittimazione del notificante.
5. I soggetti tenuti ad iscriversi o che devono essere annotati nel registro
delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, nonché coloro
che devono fornire le informazioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera d),
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, possono effettuare la notificazione per il tramite di queste
ultime, secondo le modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo
33, comma 3. I piccoli imprenditori e gli artigiani possono effettuare la notificazione
anche per il tramite delle rispettive rappresentanze di categoria; gli iscritti
agli albi professionali anche per il tramite dei rispettivi ordini professionali.
Resta in ogni caso ferma la disposizione di cui al comma 3.
5-bis.7 La notificazione in forma semplificata può non contenere taluno
degli elementi di cui al comma 4, lettere b), c), e) e g), individuati dal Garante
ai sensi del regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, quando il trattamento
è effettuato:
a) da soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, sulla base di
espressa disposizione di legge ai sensi degli articoli 22, comma 3 e 24, ovvero
del provvedimento di cui al medesimo articolo 24;
b) nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità, ovvero dai soggetti indicati nel comma 4-bis
dell'articolo 25, nel rispetto del codice di deontologia di cui al medesimo
articolo;
c) temporaneamente senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati,
ai soli fini e con le modalità strettamente collegate all'organizzazione
interna dell'attività esercitata dal titolare, relativamente a dati non
registrati in una banca di dati e diversi da quelli di cui agli articoli 22
e 24;
c-bis)8 per scopi storici, di ricerca scientifica e di statistica in conformità
alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia
e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5-ter.7 Fuori dei casi di cui all'articolo 4, il trattamento non è soggetto
a notificazione quando:
a) è necessario per l'assolvimento di un compito previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria, relativamente a dati diversi
da quelli indicati negli articoli 22 e 24;
b) riguarda dati contenuti o provenienti da pubblici registri, elenchi, atti
o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità
di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b);
c) è effettuato per esclusive finalità di gestione del protocollo,
relativamente ai dati necessari per la classificazione della corrispondenza
inviata per fini diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera
e), con particolare riferimento alle generalità e ai recapiti degli interessati,
alla loro qualifica e all'organizzazione di appartenenza;
d) riguarda rubriche telefoniche o analoghe non destinate alla diffusione, utilizzate
unicamente per ragioni d'ufficio e di lavoro e comunque per fini diversi da
quelli di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e);
e) è finalizzato unicamente all'adempimento di specifici obblighi contabili,
retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali, ed è effettuato
con riferimento alle sole categorie di dati, di interessati e di destinatari
della comunicazione e diffusione strettamente collegate a tale adempimento,
conservando i dati non oltre il periodo necessario all'adempimento medesimo;
f) è effettuato, salvo quanto previsto dal comma 5-bis, lettera b), da
liberi professionisti iscritti in albi o elenchi professionali, per le sole
finalità strettamente collegate all'adempimento di specifiche prestazioni
e fermo restando il segreto professionale;
g) è effettuato dai piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del
codice civile per le sole finalità strettamente collegate allo svolgimento
dell'attività professionale esercitata, e limitatamente alle categorie
di dati, di interessati, di destinatari della comunicazione e diffusione e al
periodo di conservazione dei dati necessari per il perseguimento delle finalità
medesime;
h) è finalizzato alla tenuta di albi o elenchi professionali in conformità
alle leggi e ai regolamenti;
i) è effettuato per esclusive finalità dell'ordinaria gestione
di biblioteche, musei e mostre, in conformità alle leggi e ai regolamenti,
ovvero per la organizzazione di iniziative culturali o sportive o per la formazione
di cataloghi e bibliografie;
l) è effettuato da associazioni, fondazioni, comitati anche a carattere
politico, filosofico, religioso o sindacale, ovvero da loro organismi rappresentativi,
istituiti per scopi non di lucro e per il perseguimento di finalità lecite,
relativamente a dati inerenti agli associati e ai soggetti che in relazione
a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, la fondazione,
il comitato o l'organismo, fermi restando gli obblighi di informativa degli
interessati e di acquisizione del consenso, ove necessario;
m) è effettuato dalle organizzazioni di volontariato di cui alla legge
11 agosto 1991, n. 266, nei limiti di cui alla lettera l) e nel rispetto delle
autorizzazioni e delle prescrizioni di legge di cui agli articoli 22 e 23;
n) è effettuato temporaneamente ed è finalizzato esclusivamente
alla pubblicazione o diffusione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni
del pensiero, nel rispetto del codice di deontologia di cui all'articolo 25;
o) è effettuato, anche con mezzi elettronici o comunque automatizzati,
per la redazione di periodici o pubblicazioni aventi finalità di informazione
giuridica, relativamente a dati desunti da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria o di altre autorità;
p) è effettuato temporaneamente per esclusive finalità di raccolta
di adesioni a proposte di legge d'iniziativa popolare, a richieste di referendum,
a petizioni o ad appelli;
q) è finalizzato unicamente all'amministrazione dei condomini di cui
all'articolo 1117 e seguenti del codice civile, limitatamente alle categorie
di dati, di interessati e di destinatari della comunicazione necessarie per
l'amministrazione dei beni comuni, conservando i dati non oltre il periodo necessario
per la tutela dei corrispondenti diritti;
q-bis)9 è compreso nel programma statistico nazionale o in atti di programmazione
statistica previsti dalla legge ed è effettuato in conformità
alle leggi, ai regolamenti, alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia
e di buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5-quater. 7 Il titolare si può avvalere della notificazione semplificata
o dell'esonero di cui ai commi 5-bis e 5-ter, sempre che il trattamento riguardi
unicamente le finalità, le categorie di dati, di interessati e di destinatari
della comunicazione e diffusione, individuate, unitamente al periodo di conservazione
dei dati, dai medesimi commi 5-bis e 5-ter, nonché:
a) nei casi di cui ai commi 5-bis, lettera a) e 5-ter, lettere a) e m), dalle
disposizioni di legge o di regolamento o dalla normativa comunitaria ivi indicate;
b) nel caso di cui al comma 5-bis, lettera b), dal codice di deontologia ivi
indicato;
c) nei casi residui, dal Garante con le autorizzazioni rilasciate con le modalità
previste dall'articolo 41, comma 7, ovvero, per i dati diversi da quelli di
cui agli articoli 22 e 24, con provvedimenti analoghi.
5-quinquies. 7 Il titolare che si avvale dell'esonero di cui al comma 5-ter
deve fornire gli elementi di cui al comma 4 a chiunque ne faccia richiesta.
3 Per quanto concerne il presente articolo, si rammenta che l'art. 3, comma
4, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467, prevede quanto segue: "Le disposizioni
di cui all'articolo 7, commi 3, 4, 5, 5-bis, 5-ter, 5-quater e 5-quinquies,
13, comma 1, lett. b) e 28, comma 7, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sono
abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche apportate
al regolamento di cui all'articolo 33, comma 3, della medesima legge in applicazione
del comma 1 del presente articolo." 4 Comma così modificato dall'art.
3, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. 5 Comma così modificato dall'art.
3, comma 2, d.lg28 dicembre 2001, n. 467. 6 Lettera così modificata dall'art.
3, comma 3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. In base all'art. 24, comma 1, di
quest'ultimo d.lg., la disposizione in oggetto si applica a decorrere dal 1
marzo 2002. 7 Commi aggiunti dall'art. 1, comma 1, d.lg. 28 luglio 1997, n.
255. 8 Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lg. 30 luglio 1999,
n. 281. 9 Lettera inserita dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.lg. 30 luglio 1999,
n. 281. Art. 8. Responsabile
1. Il responsabile, se designato, deve essere nominato tra soggetti che per
esperienza, capacità ed affidabilità forniscano idonea garanzia
del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi
compreso il profilo relativo alla sicurezza.
2. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite
dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale
osservanza delle disposizioni di cui al comma 1 e delle proprie istruzioni.
3. Ove necessario per esigenze organizzative, possono essere designati responsabili
più soggetti, anche mediante suddivisione di compiti.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati
per iscritto.
5. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali
hanno accesso attenendosi alle istruzioni del titolare o del responsabile. CAPO
III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI Art. 9. Modalità di raccolta
e requisiti dei dati personali
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati
in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
c) esatti e, se necessario, aggiornati;
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le
quali sono raccolti o successivamente trattati;
e) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per
un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali
essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
1-bis.10 Il trattamento di dati personali per scopi storici, di ricerca scientifica
o di statistica è compatibile con gli scopi per i quali i dati sono raccolti
o successivamente trattati e può essere effettuato anche oltre il periodo
necessario a questi ultimi scopi. 10 Comma aggiunto dall'art. 3, d.lg. 30 luglio
1999, n. 281. Art. 10. Informazioni rese al momento della raccolta
1.11 L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali
devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati
i dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati
e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 13;
f)12 il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza
o la sede del titolare, del suo rappresentante nel territorio dello Stato e
di almeno un responsabile, da indicare nel soggetto eventualmente designato
ai fini di cui all'articolo 13, indicando il sito della rete di comunicazione
o le modalità attraverso le quali è altrimenti conoscibile in
modo agevole l'elenco aggiornato dei responsabili.
2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già
noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare
l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il
perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera
e), e 14, comma 1, lettera d).
3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa
di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione
dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
4.13 La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato
comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile,
ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione
non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o,
comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento. 11 Comma così modificato
dall'art. 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123. 12 Lettera così modificata
dall'art. 4, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. In base all'art. 24, comma 1, di
quest'ultimo d.lg., la disposizione in oggetto si applica a decorrere dal 1
marzo 2002. 13 Comma così modificato dall'art. 19, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467. CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI Art. 11. Consenso
1. Il trattamento di dati personali da parte di privati o di enti pubblici economici
è ammesso solo con il consenso espresso dell'interessato.
2. Il consenso può riguardare l'intero trattamento ovvero una o più
operazioni dello stesso.
3. Il consenso è validamente prestato solo se è espresso liberamente,
in forma specifica e documentata per iscritto, e se sono state rese all'interessato
le informazioni di cui all'articolo 10. Art. 12. Casi di esclusione del consenso
1. Il consenso non è richiesto quando il trattamento:
a) riguarda dati raccolti e detenuti in base ad un obbligo previsto dalla legge,
da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b)14 è necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto
del quale è parte l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per l'adempimento di un obbligo
legale;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti
conoscibili da chiunque;
d)15 è finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica o di statistica
ed è effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta
sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;
e)16 è effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per
l'esclusivo perseguimento delle relative finalità. In tale caso, si applica
il codice di deontologia di cui all'articolo 25;
f) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche raccolti
anche ai fini indicati nell'articolo 13, comma 1, lettera e), nel rispetto della
vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità d'intendere o di volere;
h)17 è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
h-bis)18 è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei
principi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse del titolare
o di un terzo destinatario dei dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà
fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato. 14
Lettera così modificata dall'art. 5, comma 1, d.lg28 dicembre 2001, n.
467. 15 Lettera così sostituita dall'art. 4, comma 1, d.lg. 30 luglio
1999, n. 281. 16 Lettera così modificata dall'art. 12, comma 1, d.lg.
13 maggio 1998, n. 171. 17 Lettera così modificata dall'art. 19, d.lg.
28 dicembre 2001, n. 467. 18 Lettera inserita dall'art. 5, comma 2, d.lg. 28
dicembre 2001, n. 467. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, di quest'ultimo decreto,
"I provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 5, comma
2, e 9 sono adottati, in sede di prima applicazione del presente decreto, entro
centoventi giorni a decorrere dal 1 ottobre 2002." Art. 13. Diritti dell'interessato
1. In relazione al trattamento di dati personali l'interessato ha diritto:
a) di conoscere, mediante accesso gratuito al registro di cui all'articolo 31,
comma 1, lettera a), l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
b) di essere informato su quanto indicato all'articolo 7, comma 4, lettere a),
b) e h);
c) di ottenere, a cura del titolare o del responsabile, senza ritardo:
1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi
dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità
su cui si basa il trattamento; la richiesta può essere rinnovata, salva
l'esistenza di giustificati motivi, con intervallo non minore di novanta giorni;
2) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria
la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti
o successivamente trattati;
3) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione
dei dati;
4) l'attestazione che le operazioni di cui ai numeri 2) e 3) sono state portate
a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento
si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato;
d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della
raccolta;
e) di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento di dati personali che lo
riguardano, previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale
pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato
o di comunicazione commerciale interattiva e di essere informato dal titolare,
non oltre il momento in cui i dati sono comunicati o diffusi, della possibilità
di esercitare gratuitamente tale diritto.
2. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera c), numero 1), può
essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati
che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente
sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dal regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3.
3. I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone
decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire,
per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
5. Restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione
di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia. Art. 14. Limiti all'esercizio
dei diritti
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e d), non possono essere
esercitati nei confronti dei trattamenti di dati personali raccolti:
a) in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni;
b) in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 72, e successive modificazioni;
c) da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite ai sensi dell'articolo
82 della Costituzione;
d) da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad
espressa disposizione di legge, per esclusive finalità inerenti la politica
monetaria e valutaria, il sistema dei pagamenti, il controllo degli intermediari
e dei mercati creditizi e finanziari nonché la tutela della loro stabilità;
e) ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera h), limitatamente al periodo
durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni
o per l'esercizio del diritto di cui alla medesima lettera h);
e-bis)19 da fornitori di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico,
limitatamente ai dati personali identificativi di chiamate telefoniche entranti,
salvo che possa derivarne pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397.
2. Nei casi di cui al comma 1 il Garante, anche su segnalazione dell'interessato
ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettera d), esegue i necessari accertamenti
nei modi di cui all'articolo 32, commi 6 e 7, e indica le necessarie modificazioni
ed integrazioni, verificandone l'attuazione. 19 Lettera inserita dall'art. 6,
d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA'
DEI DATI E RISARCIMENTO DEL DANNO Art. 15. Sicurezza dei dati
1. I dati personali oggetto di trattamento devono essere custoditi e controllati,
anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla
natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da
ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza,
i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso
non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità
della raccolta.
2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate
con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica
nella pubblica amministrazione e il Garante.
3. Le misure di sicurezza di cui al comma 2 sono adeguate, entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza
almeno biennale, con successivi regolamenti emanati con le modalità di
cui al medesimo comma 2, in relazione all'evoluzione tecnica del settore e all'esperienza
maturata.
4. Le misure di sicurezza relative ai dati trattati dagli organismi di cui all'articolo
4, comma 1, lettera b), sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri con l'osservanza delle norme che regolano la materia. Art. 16.
Cessazione del trattamento dei dati
1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il
titolare deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione.
2. I dati possono essere:
a) distrutti;
b) ceduti ad altro titolare, purché destinati ad un trattamento per finalità
analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
c) conservati per fini esclusivamente personali e non destinati ad una comunicazione
sistematica o alla diffusione;
c-bis)20 conservati o ceduti ad altro titolare, per scopi storici, di ricerca
scientifica e di statistica, in conformità alla legge, ai regolamenti,
alla normativa comunitaria e ai codici di deontologia e di buona condotta sottoscritti
ai sensi dell'articolo 31.
3. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lettera b) del
comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati
personali è nulla ed è punita ai sensi dell'articolo 39, comma
1. 20 Lettera inserita dall'art. 5, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281. Art. 17. Limiti
all'utilizzabilità di dati personali
1. Nessun atto o provvedimento giudiziario o amministrativo che implichi una
valutazione del comportamento umano può essere fondato unicamente su
un trattamento automatizzato di dati personali volto a definire il profilo o
la personalità dell'interessato.
2. L'interessato può opporsi ad ogni altro tipo di decisione adottata
sulla base del trattamento di cui al comma 1 del presente articolo, ai sensi
dell'articolo 13, comma 1, lettera d), salvo che la decisione sia stata adottata
in occasione della conclusione o dell'esecuzione di un contratto, in accoglimento
di una proposta dell'interessato o sulla base di adeguate garanzie individuate
dalla legge. Art. 18. Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali
è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI Art. 19. Incaricati del trattamento
1. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte
delle persone incaricate per iscritto di compiere le operazioni del trattamento
dal titolare o dal responsabile, e che operano sotto la loro diretta autorità.
Art. 20. Requisiti per la comunicazione e la diffusione dei dati
1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di privati e
di enti pubblici economici sono ammesse:
a) con il consenso espresso dell'interessato;
a-bis)21 qualora siano necessarie per l'esecuzione di obblighi derivanti da
un contratto del quale è parte l'interessato o per l'esecuzione di misure
precontrattuali adottate su richiesta di quest'ultimo;
b) se i dati provengono da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili
da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi e i regolamenti
stabiliscono per la loro conoscibilità e pubblicità;
c) in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla
normativa comunitaria;
d)22 nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità. Restano fermi i limiti del diritto di cronaca
posti a tutela della riservatezza ed in particolare dell'essenzialità
dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Si applica inoltre
il codice di deontologia di cui all'articolo 25;
e) se i dati sono relativi allo svolgimento di attività economiche, nel
rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
f) qualora siano necessarie per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità d'intendere o di volere;
g)23 limitatamente alla comunicazione, qualora questa sia necessaria ai fini
dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,
nel rispetto della normativa di cui alla lettera e) del presente comma, sempre
che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo
strettamente necessario al loro perseguimento;
h) limitatamente alla comunicazione, quando questa sia effettuata nell'ambito
dei gruppi bancari di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, nonché tra società controllate e società collegate
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, i cui trattamenti con finalità
correlate sono stati notificati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, per il perseguimento
delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti;
h-bis)24 limitatamente alla comunicazione, quando questa sia necessaria, nei
casi individuati dal Garante sulla base dei principi sanciti dalla legge, per
perseguire un legittimo interesse del titolare o di un terzo destinatario dei
dati, qualora non prevalgano i diritti e le libertà fondamentali, la
dignità o un legittimo interesse dell'interessato.
2. Alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali da parte di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, si applicano le disposizioni
dell'articolo 27. 21 Lettera inserita dall'art. 7, comma 1, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467. 22 Lettera così modificata dall'art. 12, comma 2, d.lg.
13 maggio 1998, n. 171. 23 Lettera così modificata dall'art. 19, d.lg.
28 dicembre 2001, n. 467. 24 Lettera inserita dall'art. 7, comma 2, d.lg. 28
dicembre 2001, n. 467. Art. 21. Divieto di comunicazione e diffusione
1. Sono vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali per finalità
diverse da quelle indicate nella notificazione di cui all'articolo 7.
2. Sono altresì vietate la comunicazione e la diffusione di dati personali
dei quali sia stata ordinata la cancellazione, ovvero quando sia decorso il
periodo di tempo indicato nell'articolo 9, comma 1, lettera e).
3. Il Garante può vietare la diffusione di taluno dei dati relativi a
singoli soggetti, od a categorie di soggetti, quando la diffusione si pone in
contrasto con rilevanti interessi della collettività. Contro il divieto
può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e
7.
4. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque permesse:
a)25 qualora siano necessarie per finalità di ricerca scientifica o di
statistica e siano effettuate nel rispetto dei codici di deontologia e di buona
condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31;
b) quando siano richieste dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
b), d) ed e), per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di
prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia. 25 Lettera così sostituita dall'art. 4, comma
2, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281. CAPO IV - TRATTAMENTO DI DATI PARTICOLARI Art.
22. Dati sensibili26
1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni
religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione
a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso,
filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare
lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento
solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.
1-bis.27 Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni
religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai
sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti
che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno
contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi
organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati
o diffusi fuori delle medesime confessioni. Queste ultime determinano idonee
garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.
1-ter.28 Il comma 1 non si applica, altresì, ai dati riguardanti l'adesione
di associazioni od organizzazioni a carattere sindacale o di categoria ad altre
associazioni, organizzazioni o confederazioni a carattere sindacale o di categoria.
2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione
entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto.
Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla
base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti
a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto
ad adottare.
3.29 Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici,
esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato
da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i dati che
possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità
di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge,
e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione
della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n.
676, i soggetti pubblici possono richiedere al Garante, nelle more della specificazione
legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai
medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse
pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del
comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.
3-bis.30 Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità
di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le
operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto
dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31
dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono
pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente
pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli
casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.
4.31 I dati personali indicati al comma 1 possono essere oggetto di trattamento
previa autorizzazione del Garante:
a) qualora il trattamento sia effettuato da associazioni, enti od organismi
senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico,
religioso o sindacale, ivi compresi partiti e movimenti politici, confessioni
e comunità religiose, per il perseguimento di fnalità lecite,
relativamente ai dati personali degli aderenti o dei soggetti che in relazione
a tali finalità hanno contatti regolari con l'associazione, ente od organismo,
sempre che i dati non siano comunicati o diffusi fuori del relativo ambito e
l'ente, l'associazione o l'organismo determinino idonee garanzie relativamente
ai trattamenti effettuati;
b) qualora il trattamento sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità
fisica dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità d'intendere o di volere;
c) qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni
difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397 o, comunque, per far valere
o difendere in sede giudiziaria un diritto, di rango pari a quello dell'interessato
quando i dati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale,
sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive
le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione
di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità
di cui all'articolo 31, comma 1, lettera h). Resta fermo quanto previsto dall'articolo
43, comma 2. 26 Per quanto concerne il presente articolo, si richiama l'attenzione
sul disposto dell'Articolo 17 ("Tutela della salute") del d.lg. 11
maggio 1999, n. 135, recante "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre
1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici".
27 Comma inserito dall'art. 5, comma 1, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135. 28 Comma
inserito dall'art. 8, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. 29 Comma così
sostituito dall'art. 5, comma 2, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135. 30 Comma inserito
dall'art. 5, comma 3, d.lg. 11 maggio 1999, n. 135. 31 Comma così sostituito
dall'art. 8, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. Si ricorda, a proposito
di questo comma, quanto previsto dall'art. 24, comma 3, d.lg. 28 dicembre 2001,
n. 467: "In sede di prima applicazione della disposizione di cui alla lettera
a) del comma 4 dell'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, introdotta
dall'articolo 8 del presente decreto, le garanzie previste nella medesima lettera
a) sono determinate dall'associazione, dall'ente o dall'organismo entro il 30
giugno 2002." Art. 23. Dati inerenti alla salute32
1. Gli esercenti le professioni sanitarie e gli organismi sanitari pubblici
possono, anche senza l'autorizzazione del Garante, trattare i dati personali
idonei a rivelare lo stato di salute, limitatamente ai dati e alle operazioni
indispensabili per il perseguimento di finalità di tutela dell'incolumità
fisica e della salute dell'interessato. Se le medesime finalità riguardano
un terzo o la collettività, in mancanza del consenso dell'interessato,
il trattamento può avvenire previa autorizzazione del Garante.
1-bis.33 Con decreto del Ministro della sanità adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
e il Garante, sono individuate modalità semplificate per le informative
di cui all'articolo 10 e per la prestazione del consenso nei confronti di organismi
sanitari pubblici, di organismi sanitari e di esercenti le professioni sanitarie
convenzionati o accreditati dal Servizio sanitario nazionale, nonché
per il trattamento dei dati da parte dei medesimi soggetti, sulla base dei seguenti
criteri:
a) previsione di informative effettuate da un unico soggetto, in particolare
da parte del medico di medicina generale scelto dall'interessato, per conto
di più titolari di trattamento;
b) validità, nei confronti di più titolari di trattamento, del
consenso prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, per conto di più
titolari di trattamento, anche con riguardo alla richiesta di prestazioni specialistiche,
alla prescrizione di farmaci, alla raccolta di dati da parte del medico di medicina
generale detenuti da altri titolari, e alla pluralità di prestazioni
mediche effettuate da un medesimo titolare di trattamento;
c) identificazione dei casi di urgenza nei quali, anche per effetto delle situazioni
indicate nel comma 1-ter, l'informativa e il consenso possono intervenire successivamente
alla richiesta della prestazione;
d) previsione di modalità di applicazione del comma 2 del presente articolo
ai professionisti sanitari, diversi dai medici, che intrattengono rapporti diretti
con i pazienti;
e) previsione di misure volte ad assicurare che nell'organizzazione dei servizi
e delle prestazioni sia garantito il rispetto dei diritti di cui all'articolo
1.
1-ter.33 Il decreto di cui al comma 1 disciplina anche quanto previsto dall'articolo
22, comma 3-bis, della legge.
1-quater.33 In caso di incapacità di agire, ovvero di impossibilità
fisica o di incapacità di intendere o di volere, il consenso al trattamento
dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è validamente manifestato
nei confronti di esercenti le professioni sanitarie e di organismi sanitari,
rispettivamente, da chi esercita legalmente la potestà ovvero da un familiare,
da un prossimo congiunto, da un convivente, o, in loro assenza, dal responsabile
della struttura presso cui dimori.
2.34 I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute possono essere resi
noti all'interessato o ai soggetti di cui al comma 1-ter solo per il tramite
di un medico designato dall'interessato o dal titolare.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata, salvi i casi di particolare
urgenza, sentito il Consiglio superiore di sanità. E' vietata la comunicazione
dei dati ottenuti oltre i limiti fissati con l'autorizzazione.
4. La diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute è vietata,
salvo nel caso in cui sia necessaria per finalità di prevenzione, accertamento
o repressione dei reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
32 Si richiama l'attenzione sul disposto dell'art. 17 ("Tutela della salute")
del d.lg. 11 maggio 1999, n. 135, recante "Disposizioni integrative della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei
soggetti pubblici". 33 Commi inseriti dall'art. 2, comma 1, d.lg. 30 luglio
1999, n. 282. 34 Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, d.lg. 30
luglio 1999, n. 282. Art. 24. Dati relativi ai provvedimenti di cui all'articolo
686 del codice di procedura penale
1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo
686, commi 1, lettere a) e d), 2 e 3, del codice di procedura penale, è
ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento
del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico
del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate.
Art. 24-bis. Altri dati particolari35
1. Il trattamento dei dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24 che
presenta rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché
per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati o
alle modalità del trattamento o agli effetti che può determinare,
è ammesso nel rispetto di misure ed accorgimenti a garanzia dell'interessato,
ove prescritti.
2. Le misure e gli accorgimenti di cui al comma 1 sono prescritti dal Garante
sulla base dei principi sanciti dalla legge nell'ambito di una verifica preliminare
all'inizio del trattamento, effettuata anche in relazione a determinate categorie
di titolari o di trattamenti, sulla base di un eventuale interpello del titolare.
35 Articolo inserito dall'art. 9, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. Ai sensi dell'art.
24, comma 2, di quest'ultimo decreto, "I provvedimenti attuativi delle
disposizioni di cui agli articoli 5, comma 2, e 9 sono adottati, in sede di
prima applicazione del presente decreto, entro centoventi giorni a decorrere
dal 1 ottobre 2002." Art. 25. Trattamento di dati particolari nell'esercizio
della professione di giornalista
1.36 Le disposizioni relative al consenso dell'interessato e all'autorizzazione
del Garante, nonché il limite previsto dall'articolo 24,non si applicano
quando il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 è effettuato
nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento
delle relative finalità. Il giornalista rispetta i limiti del diritto
di cronaca, in particolare quello dell'essenzialità dell'informazione
riguardo a fatti di interesse pubblico, ferma restando la possibilità
di trattare i dati relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dall'interessato
o attraverso i suoi comportamenti in pubblico.
2.37 Il Garante promuove, nei modi di cui all'articolo 31, comma 1, lettera
h), l'adozione, da parte del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti,
di un apposito codice di deontologia relativo al trattamento dei dati di cui
al comma 1 del presente articolo effettuato nell'esercizio della professione
di giornalista, che preveda misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati
rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli idonei
a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Nella fase di formazione del
codice, ovvero successivamente, il Garante in cooperazione con il Consiglio,
prescrive eventuali misure e accorgimenti a garanzia degli interessati, che
il Consiglio è tenuto a recepire. Il Codice è pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale a cura del Garante, e diviene efficace quindici giorni dopo
la sua pubblicazione.
3. Ove entro sei mesi dalla proposta del Garante il codice di deontologia di
cui al comma 2 non sia stato adottato dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei
giornalisti, esso è adottato in via sostitutiva dal Garante ed è
efficace sino alla adozione di un diverso codice secondo la procedura di cui
al comma 2. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di
deontologia, il Garante può vietare il trattamento ai sensi dell'articolo
31, comma 1, lettera l).
4.38 Nel codice di cui ai commi 2 e 3 sono inserite, altresì, prescrizioni
concernenti i dati personali diversi da quelli indicati negli articoli 22 e
24. Il codice può prevedere forme semplificate per le informative di
cui all'articolo 10.
4-bis.39 Le disposizioni della presente legge che attengono all'esercizio della
professione di giornalista si applicano anche ai trattamenti effettuati dai
soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti
di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nonché
ai trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente alla pubblicazione occasionale
di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero. 36 Comma così
sostituito dall'art. 12, comma 3, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171. 37 Comma così
modificato dall'art. 12, comma 4, d.lg. 13 maggio 1998, n. 171. 38 Comma così
modificato dall'art. 2, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123. 39 Comma aggiunto
dall'art. 2, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123. Art. 26. Dati concernenti
persone giuridiche
1. Il trattamento nonché la cessazione del trattamento di dati concernenti
persone giuridiche, enti o associazioni non sono soggetti a notificazione.
2. Ai dati riguardanti persone giuridiche, enti o associazioni non si applicano
le disposizioni dell'articolo 28. CAPO V - TRATTAMENTI SOGGETTI A REGIME SPECIALE
Art. 27. Trattamento da parte di soggetti pubblici
1. Salvo quanto previsto al comma 2, il trattamento di dati personali da parte
di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito
soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti
dalla legge e dai regolamenti.
2. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici
economici, dei dati trattati sono ammesse quando siano previste da norme di
legge o di regolamento, o risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali. In tale ultimo caso deve esserne data previa comunicazione
nei modi di cui all'articolo 7, commi 2 e 3 al Garante che vieta, con provvedimento
motivato, la comunicazione o la diffusione se risultano violate le disposizioni
della presente legge.
3. La comunicazione e la diffusione dei dati personali da parte di soggetti
pubblici a privati o a enti pubblici economici sono ammesse solo se previste
da norme di legge o di regolamento.
4. I criteri di organizzazione delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono attuati nel pieno rispetto
delle disposizioni della presente legge. Art. 28. Trasferimento di dati personali
all'estero
1.40 Il trasferimento anche temporaneo fuori del territorio nazionale, con qualsiasi
forma o mezzo, di dati personali oggetto di trattamento deve essere previamente
notificato al Garante, qualora sia diretto verso un Paese non appartenente all'Unione
europea e ricorra uno dei casi individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
2. Il trasferimento può avvenire soltanto dopo quindici giorni dalla
data della notificazione; il termine è di venti giorni qualora il trasferimento
riguardi taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24.
3.41 Il trasferimento è vietato qualora l'ordinamento dello Stato di
destinazione o di transito dei dati non assicuri un livello di tutela delle
persone adeguato. Sono valutate anche le modalità del trasferimento e
dei trattamenti previsti, le relative finalità, la natura dei dati e
le misure di sicurezza.
4. Il trasferimento è comunque consentito qualora:
a) l'interessato abbia manifestato il proprio consenso espresso ovvero, se il
trasferimento riguarda taluno dei dati di cui agli articoli 22 e 24, in forma
scritta;
b)42 sia necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti da un contratto del
quale è parte l'interessato o per l'esecuzione di misure precontrattuali
adottate su richiesta di quest'ultimo, ovvero per la conclusione o per l'esecuzione
di un contratto stipulato a favore dell'interessato;
c) sia necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante individuato
con legge o con regolamento, ovvero specificato ai sensi degli articoli 22,
comma 3 e 24, se il trasferimento riguarda taluno dei dati ivi previsti;
d)43 sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive
di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente
per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
e) sia necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica
dell'interessato o di un terzo, nel caso in cui l'interessato non può
prestare il proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità
di agire o per incapacità d'intendere o di volere;
f) sia effettuato in accoglimento di una richiesta di accesso ai documenti amministrativi,
ovvero di una richiesta di informazioni estraibili da un pubblico registro,
elenco, atto o documento conoscibile da chiunque, con l'osservanza delle norme
che regolano la materia;
g)44 sia autorizzato dal Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato, prestate anche con un contratto, ovvero individuate dalla
Commissione europea con le decisioni previste dagli articoli 25, paragrafo 6,
e 26, paragrafo 4, della direttiva n. 95/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 24 ottobre 1995;
g-bis)45 il trattamento sia finalizzato unicamente a scopi di ricerca scientifica
o di statistica e sia effettuato nel rispetto dei codici di deontologia e di
buona condotta sottoscritti ai sensi dell'articolo 31.
5. Contro il divieto di cui al comma 3 del presente articolo può essere
proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al trasferimento di
dati personali effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e
per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità.
7. La notificazione di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata
ai sensi dell'articolo 7 ed è annotata in apposita sezione del registro
previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera a). La notificazione può
essere effettuata con un unico atto unitamente a quella prevista dall'articolo
7. 40 Comma così modificato dall'art. 10, comma 1, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467. 41 Comma così modificato dall'art. 10, comma 2, d.lg. 28
dicembre 2001, n. 467, che ha soppresso in fine le parole "ovvero, se si
tratta dei dati di cui agli articoli 22 e 24, di grado pari a quello assicurato
dall'ordinamento italiano." 42 Lettera così modificata dall'art.
10, comma 3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. 43 Lettera così modificata
dall'art. 19, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. 44 Lettera così modificata
dall'art. 10, comma 4, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. 45 Lettera inserita dall'art.
4, comma 3, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281. CAPO VI - TUTELA AMMINISTRATIVA E
GIURISDIZIONALE Art. 29. Tutela
1. I diritti di cui all'articolo 13, comma 1, possono essere fatti valere dinanzi
all'autorità giudiziaria o con ricorso al Garante. Il ricorso al Garante
non può essere proposto qualora, per il medesimo oggetto e tra le stesse
parti, sia stata già adita l'autorità giudiziaria.
2. Salvi i casi in cui il decorso del termine esporrebbe taluno a pregiudizio
imminente ed irreparabile, il ricorso al Garante può essere proposto
solo dopo che siano decorsi cinque giorni dalla richiesta avanzata sul medesimo
oggetto al responsabile. La presentazione del ricorso rende improponibile un'ulteriore
domanda dinanzi all'autorità giudiziaria tra le stesse parti e per il
medesimo oggetto.
3. Nel procedimento dinanzi al Garante il titolare, il responsabile e l'interessato
hanno diritto di essere sentiti, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
e hanno facoltà di presentare memorie o documenti. Il Garante può
disporre, anche d'ufficio, l'espletamento di perizie.
4. Assunte le necessarie informazioni il Garante, se ritiene fondato il ricorso,
ordina al titolare e al responsabile, con decisione motivata, la cessazione
del comportamento illegittimo, indicando le misure necessarie a tutela dei diritti
dell'interessato e assegnando un termine per la loro adozione. Il provvedimento
è comunicato senza ritardo alle parti interessate, a cura dell'ufficio
del Garante. La mancata pronuncia sul ricorso, decorsi trenta46 giorni dalla
data di presentazione, equivale a rigetto.
5. Se la particolarità del caso lo richiede, il Garante può disporre
in via provvisoria il blocco in tutto o in parte di taluno dei dati ovvero l'immediata
sospensione di una o più operazioni del trattamento. Il provvedimento
cessa di avere ogni effetto se, entro i successivi venti giorni, non è
adottata la decisione di cui al comma 4 ed è impugnabile unitamente a
tale decisione.
6. Avverso il provvedimento espresso o il rigetto tacito di cui al comma 4,
il titolare o l'interessato possono proporre opposizione al tribunale del luogo
ove risiede il titolare, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione
del provvedimento o dalla data del rigetto tacito. L'opposizione non sospende
l'esecuzione del provvedimento.
6-bis.47 Il decorso dei termini previsti dai commi 4, 5 e 6 è sospeso
di diritto dal 1° al 30 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla
fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante tale periodo,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo. La sospensione
non opera nei casi in cui sussista il pregiudizio di cui al comma 2 e non preclude
l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5.
7. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli 737 e seguenti del codice
di procedura civile, anche in deroga al divieto di cui all'articolo 4 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), e può sospendere, a richiesta,
l'esecuzione del provvedimento. Avverso il decreto del tribunale è ammesso
unicamente il ricorso per cassazione.
8. Tutte le controversie, ivi comprese quelle inerenti il rilascio dell'autorizzazione
di cui all'articolo 22, comma 1, o che riguardano, comunque, l'applicazione
della presente legge, sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.
9. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche nei casi di violazione
dell'articolo 9. 46 Parola così sostituita dall'art. 13, comma 1, lett.
a), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281 47 Comma inserito dall'art. 13, comma 1, lett.
b), d.lg. 30 luglio 1999, n. 281. CAPO VII - GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI
48[Denominazione così modificata dall'art. 3, comma 1, d.lg. 9 maggio
1997, n. 123] Art. 30. Istituzione del Garante
1.49 E' istituito il Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
3. Il Garante è organo collegiale costituito da quattro membri, eletti
due dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica con voto limitato.
Essi eleggono nel loro ambito un presidente, il cui voto prevale in caso di
parità. I membri sono scelti tra persone che assicurino indipendenza
e che siano esperti di riconosciuta competenza delle materie del diritto o dell'informatica,
garantendo la presenza di entrambe le qualificazioni.
4. Il presidente e i membri durano in carica quattro anni e non possono essere
confermati per più di una volta; per tutta la durata dell'incarico il
presidente e i membri non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, né essere amministratori o dipendenti
di enti pubblici o privati, né ricoprire cariche elettive.
5. All'atto dell'accettazione della nomina il presidente e i membri sono collocati
fuori ruolo se dipendenti di pubbliche amministrazioni o magistrati in attività
di servizio; se professori universitari di ruolo, sono collocati in aspettativa
senza assegni ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Il personale collocato fuori
ruolo o in aspettativa non può essere sostituito.
6. Al presidente compete una indennità di funzione non eccedente, nel
massimo, la retribuzione spettante al primo presidente della Corte di cassazione.
Ai membri compete un'indennità di funzione non eccedente, nel massimo,
i due terzi di quella spettante al presidente. Le predette indennità
di funzione sono determinate, con il regolamento di cui all'articolo 33, comma
3, in misura tale da poter essere corrisposte a carico degli ordinari stanziamenti.
49 Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n.
123. Art. 31. Compiti del Garante
1. Il Garante ha il compito di:
a) istituire e tenere un registro generale dei trattamenti sulla base delle
notificazioni ricevute;
b) controllare se i trattamenti sono effettuati nel rispetto delle norme di
legge e di regolamento e in conformità alla notificazione;
c)50 segnalare ai relativi titolari o responsabili le modificazioni necessarie
o opportune al fine di rendere il trattamento conforme alle disposizioni vigenti;
d) ricevere le segnalazioni ed i reclami degli interessati o delle associazioni
che li rappresentano, relativi ad inosservanze di legge o di regolamento, e
provvedere sui ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 29;
e) adottare i provvedimenti previsti dalla legge o dai regolamenti;
f) vigilare sui casi di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento;
g) denunciare i fatti configurabili come reati perseguibili d'ufficio, dei quali
viene a conoscenza nell'esercizio o a causa delle sue funzioni;
h) promuovere nell'ambito delle categorie interessate, nell'osservanza del principio
di rappresentatività, la sottoscrizione di codici di deontologia e di
buona condotta per determinati settori, verificarne la conformità alle
leggi e ai regolamenti anche attraverso l'esame di osservazioni di soggetti
interessati e contribuire a garantirne la diffusione e il rispetto;
i) curare la conoscenza tra il pubblico delle norme che regolano la materia
e delle relative finalità, nonché delle misure di sicurezza dei
dati di cui all'articolo 15;
l)51 vietare, in tutto o in parte, il trattamento dei dati o disporne il blocco
se il trattamento risulta illecito o non corretto anche per effetto della mancata
adozione delle misure necessarie di cui alla lettera c), oppure quando, in considerazione
della natura dei dati o, comunque, delle modalità del trattamento o degli
effetti che esso può determinare, vi è il concreto rischio del
verificarsi di un pregiudizio rilevante per uno o più interessati;
m) segnalare al Governo l'opportunità di provvedimenti normativi richiesti
dall'evoluzione del settore;
n) predisporre annualmente una relazione sull'attività svolta e sullo
stato di attuazione della presente legge, che è trasmessa al Parlamento
e al Governo entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce;
o) curare l'attività di assistenza indicata nel capitolo IV della Convenzione
n. 108 sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato
di dati di carattere personale, adottata a Strasburgo il 28 gennaio 1981 e resa
esecutiva con legge 21 febbraio 1989, n. 98, quale autorità designata
ai fini della cooperazione tra Stati ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione
medesima;
p) esercitare il controllo sui trattamenti di cui all'articolo 4 e verificare,
anche su richiesta dell'interessato, se rispondono ai requisiti stabiliti dalla
legge o dai regolamenti.
2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e ciascun ministro consultano il
Garante all'atto della predisposizione delle norme regolamentari e degli atti
amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dalla presente
legge.
3. Il registro di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, è
tenuto nei modi di cui all'articolo 33, comma 5. Entro il termine di un anno
dalla data della sua istituzione, il Garante promuove opportune intese con le
province ed eventualmente con altre pubbliche amministrazioni al fine di assicurare
la consultazione del registro mediante almeno un terminale dislocato su base
provinciale, preferibilmente nell'ambito dell'ufficio per le relazioni con il
pubblico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, e successive modificazioni.
4. Contro il divieto di cui al comma 1, lettera l), del presente articolo, può
essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 29, commi 6 e 7.
5. Il Garante e l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione
cooperano tra loro nello svolgimento dei rispettivi compiti; a tal fine, invitano
il presidente o un suo delegato membro dell'altro organo a partecipare alle
riunioni prendendo parte alla discussione di argomenti di comune interesse iscritti
all'ordine del giorno; possono richiedere, altresì, la collaborazione
di personale specializzato addetto all'altro organo.
6. Le disposizioni del comma 5 si applicano anche nei rapporti tra il Garante
e le autorità di vigilanza competenti per il settore creditizio, per
le attività assicurative e per la radiodiffusione e l'editoria. 50 Lettera
così modificata dall'art. 11, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
51 Lettera così modificata dall'art. 11, comma 2, d.lg28 dicembre 2001,
n. 467. Art. 32. Accertamenti e controlli
1. Per l'espletamento dei propri compiti il Garante può richiedere al
responsabile, al titolare, all'interessato o anche a terzi di fornire informazioni
e di esibire documenti.
2. Il Garante, qualora ne ricorra la necessità ai fini del controllo
del rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali,
può disporre accessi alle banche di dati o altre ispezioni e verifiche
nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni
comunque utili al medesimo controllo, avvalendosi, ove necessario, della collaborazione
di altri organi dello Stato.
3. Gli accertamenti di cui al comma 2 sono disposti previa autorizzazione del
presidente del tribunale competente per territorio in relazione al luogo dell'accertamento,
il quale provvede senza ritardo sulla richiesta del Garante, con decreto motivato;
le relative modalità di svolgimento sono individuate con il regolamento
di cui all'articolo 33, comma 3.
4. I soggetti interessati agli accertamenti sono tenuti a farli eseguire.
5. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 220 delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
6. Per i trattamenti di cui agli articoli 4 e 14, comma 1, gli accertamenti
sono effettuati per il tramite di un membro designato dal Garante. Se il trattamento
non risulta conforme alle disposizioni di legge o di regolamento, il Garante
indica al titolare o al responsabile le necessarie modificazioni ed integrazioni
e ne verifica l'attuazione. Se l'accertamento è stato richiesto dall'interessato,
a quest'ultimo è fornito in ogni caso un riscontro circa il relativo
esito, salvo che ricorrano i motivi di cui all'articolo 10, comma 4, della legge
1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 42, comma 1, della
presente legge, o motivi di difesa o di sicurezza dello Stato.
7. Gli accertamenti di cui al comma 6 non sono delegabili. Qualora risulti necessario
in ragione della specificità della verifica, il membro designato può
farsi assistere da personale specializzato che è tenuto al segreto ai
sensi dell'articolo 33, comma 6. Gli atti e i documenti acquisiti sono custoditi
secondo modalità tali da assicurarne la segretezza e sono conoscibili
dal presidente e dai membri del Garante e, se necessario per lo svolgimento
delle funzioni dell'organo, da un numero delimitato di addetti al relativo ufficio
individuati dal Garante sulla base di criteri definiti dal regolamento di cui
all'articolo 33, comma 3. Per gli accertamenti relativi agli organismi e ai
dati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), il membro designato prende
visione degli atti e dei documenti rilevanti e riferisce oralmente nelle riunioni
del Garante. Art. 33. Ufficio del Garante
1. Alle dipendenze del Garante è posto un ufficio composto, in sede di
prima applicazione della presente legge,52 da dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi
ordinamenti, il cui servizio presso il medesimo ufficio è equiparato
ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni
di provenienza. Il relativo contingente è determinato, in misura non
superiore a quarantacinque unità, su proposta del Garante medesimo, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
del tesoro e per la funzione pubblica, entro novanta giorni dalla data di elezione
del Garante. Il segretario generale può essere scelto anche tra magistrati
ordinari o amministrativi.53
1-bis.54 E' istituito il ruolo organico del personale dipendente del Garante.
Con proprio regolamento il Garante definisce: a) l'ordinamento delle carriere
e le modalità del reclutamento secondo le procedure previste dall'articolo
36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
b) le modalità dell'inquadramento in ruolo del personale in servizio
alla data dell'entrata in vigore del regolamento; c) il trattamento giuridico
ed economico del personale secondo i criteri previsti dalla legge 31 luglio
1997, n. 249, e, per gli incarichi di funzioni dirigenziali, dall'articolo 19,
comma 6, del citato decreto legislativo n. 29, come sostituito dall'articolo
13 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tenuto conto delle specifiche
esigenze funzionali e organizzative. Il regolamento è pubblicato nella
Gazzetta ufficiale. Nelle more della più generale razionalizzazione del
trattamento economico delle autorità amministrative indipendenti, al
personale è attribuito l'ottanta per cento del trattamento economico
del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Per
il periodo intercorrente tra l'8 maggio 1997 e la data di entrata in vigore
del regolamento, resta ferma l'indennità di cui all'articolo 41 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 luglio 1991, n. 231, corrisposta al personale
in servizio. Dal 1° gennaio 1998 e fino alla data di entrata in vigore del
medesimo regolamento, è inoltre corrisposta la differenza tra il nuovo
trattamento e la retribuzione già in godimento maggiorata della predetta
indennità di funzione.
1-ter.54 L'ufficio può avvalersi, per motivate esigenze, di dipendenti
dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati
in posizione di fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti,
ovvero in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, in numero non
superiore, complessivamente, a venti unità e per non oltre il venti per
cento delle qualifiche dirigenziali, lasciando non coperto un corrispondente
numero di posti di ruolo. Al personale di cui al presente comma è corrisposta
una indennità pari alla eventuale differenza tra il trattamento erogato
dall'amministrazione o dall'ente di provenienza e quello spettante al corrispondente
personale di ruolo, e comunque non inferiore alla indennità di cui all'articolo
41 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 231.
1-quater.55 Con proprio regolamento il Garante ripartisce l'organico, fissato
nel limite di cento unità, tra il personale dei diversi livelli e quello
delle qualifiche dirigenziali e disciplina l'organizzazione, il funzionamento
dell'ufficio, la riscossione e la utilizzazione dei diritti di segreteria, ivi
compresi quelli corrisposti dall'8 maggio 1997, e la gestione delle spese, anche
in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato. Il regolamento
è pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
1-quinquies.55 In aggiunta al personale di ruolo, l'ufficio può assumere
direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato disciplinato dalle
norme di diritto privato, in numero non superiore a venti unità, ivi
compresi i consulenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi del
comma 4.
1-sexies.55 All'ufficio del Garante, al fine di garantire la responsabilità
e l'autonomia ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
e del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile
del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione fra le funzioni
di indirizzo e di controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti
le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.
2. Le spese di funzionamento dell'ufficio del Garante sono poste a carico di
un fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro. Il rendiconto della
gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
3.56 In sede di prima applicazione della presente legge, le norme concernenti
l'organizzazione ed il funzionamento dell'ufficio del Garante, nonché
quelle dirette a disciplinare la riscossione dei diritti di segreteria e la
gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità
generale dello Stato, sono adottate con regolamento emanato con decreto del
Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito
il Consiglio di Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri del tesoro, di grazia e giustizia e dell'interno,
e su parere conforme del Garante stesso. Nel medesimo regolamento sono determinate
le indennità di cui all'articolo 30, comma 6, e altresì previste
le norme concernenti il procedimento dinanzi al Garante di cui all'articolo
29, commi da 1 a 5, secondo modalità tali da assicurare, nella speditezza
del procedimento medesimo, il pieno rispetto del contraddittorio tra le parti
interessate, nonché le norme volte a precisare le modalità per
l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 13, nonché della notificazione
di cui all'articolo 7, per via telematica o mediante supporto magnetico o lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o altro idoneo sistema. Il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta; decorso tale termine il regolamento può
comunque essere emanato.57
3-bis.58 Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
al comma 1-quater, cessano di avere vigore le norme adottate ai sensi del comma
3, primo periodo.
4.59 Nei casi in cui la natura tecnica o la delicatezza dei problemi lo richiedano,
il Garante può avvalersi dell'opera di consulenti, i quali sono remunerati
in base alle vigenti tariffe professionali ovvero sono assunti con contratti
a tempo determinato, di durata non superiore a due anni, che possono essere
rinnovati per non più di due volte.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'ufficio del Garante può avvalersi
di sistemi automatizzati ad elaborazione informatica e di strumenti telematici
propri ovvero, salvaguardando le garanzie previste dalla presente legge, appartenenti
all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione o, in caso
di indisponibilità, ad enti pubblici convenzionati.
6. Il personale addetto all'ufficio del Garante ed i consulenti sono tenuti
al segreto su tutto ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio
delle proprie funzioni, in ordine a banche di dati e ad operazioni di trattamento.
6-bis.60 Il personale dell'ufficio del Garante addetto agli accertamenti di
cui all'articolo 32 riveste, in numero non superiore a cinque unità,
nei limiti del servizio cui è destinato e secondo le rispettive attribuzioni,
la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria. 52 Parole inserite
dall'art. 1, comma 1, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51. 53 Parole aggiunte dall'art.
3, comma 2, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123. 54 Commi aggiunti dall'art. 1, comma
2, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51. 55 Commi aggiunti dall'art. 2, comma 1, d.lg.
26 febbraio 1999, n. 51. 56 Comma così modificato dall'art. 2, comma
2, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51. 57 L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo
9 maggio 1997, n. 123, prevede che "Fino alla data di entrata in vigore
del decreto di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 31 dicembre 1996, n.
675, per la gestione delle spese dell'ufficio del Garante per la protezione
dei dati personali si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute
nel regolamento per la gestione delle spese occorrenti per il funzionamento
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, approvate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 ottobre 1994, n. 769,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 1995." 58 Comma
inserito dall'art. 2, comma 3, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51. 59 Comma così
modificato dall'art. 2, comma 4, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51. 60 Comma aggiunto
dall'art. 2, comma 5, d.lg. 26 febbraio 1999, n. 51. CAPO VIII -SANZIONI Art.
34. Omessa o incompleta notificazione61
1.61bisbis Chiunque, essendovi tenuto, non provvede tempestivamente alle notificazioni
in conformità a quanto previsto dagli articoli 7, 16, comma 1, e 28,
ovvero indica in esse notizie incomplete, è punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni e con
la sanzione amministrativa accessoria della pubblicazione dell'ordinanza-ingiunzione.
61 Articolo così sostituito dall'art. 12, d.lg. 28 dicembre 2001, n.
467. 61bisbis In relazione al presente articolo, si rammenta il disposto dell'art.
12, comma 2, d. lg. 28 dicembre 2001, n. 467: "Alle violazioni dell'articolo
34 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, commesse prima dell'entrata in vigore
del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui agli articoli 100, 101 e 102 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.
507." Art. 35. Trattamento illecito di dati personali
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine
di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 11, 20 e 27, è punito con la reclusione sino a due anni o, se
il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la reclusione da tre
mesi a due anni.
2.62 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine
di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un danno,
procede al trattamento di dati personali in violazione di quanto disposto dagli
articoli 21, 22, 23, 24 e 24-bis, ovvero del divieto di cui all'articolo 28,
comma 3, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
3. Se dai fatti di cui ai commi 1 e 2 deriva nocumento, la reclusione è
da uno a tre anni. 62 Comma così modificato dall'art. 13, d.lg. 28 dicembre
2001, n. 467. Art. 36. Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei
dati63
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure necessarie a garantire
la sicurezza dei dati personali, in violazione delle disposizioni dei regolamenti
di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15, è punito con l'arresto sino a
due anni o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire ottanta milioni.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi complessi, anche
con successivo atto del Garante, è impartita una prescrizione fissando
un termine per la regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo tecnicamente
necessario, prorogabile in caso di particolare complessità o per l'oggettiva
difficoltà dell'adempimento e comunque non superiore a sei mesi. Nei
sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se risulta l'adempimento
alla prescrizione, l'autore del reato è ammesso dal Garante a pagare
una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione.
L'adempimento e il pagamento estinguono il reato. L'organo che impartisce la
prescrizione e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli articoli
21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in quanto
applicabili. 63 Articolo così sostituito dall'art. 14, comma 1, d.lg.
28 dicembre 2001, n. 467. L'art. 14, comma 2, di quest'ultimo d.lg. prevede,
inoltre, che "Per i procedimenti penali per il reato di cui all'articolo
36 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in corso, entro quaranta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto l'autore del reato può fare richiesta
all'autorità giudiziaria di essere ammesso alla procedura indicata all'articolo
36, comma 2, della medesima legge n. 675 del 1996, come sostituito dal presente
decreto. L'Autorità giudiziaria dispone la sospensione del procedimento
e trasmette gli atti al Garante per la protezione dei dati personali che provvede
ai sensi del medesimo articolo 36, comma 2". Art. 37. Inosservanza dei
provvedimenti del Garante
1.64 Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento adottato dal Garante
ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o degli articoli 29, commi 4 e 5, e 31,
comma 1, lettera l), è punito con la reclusione da tre mesi a due anni.
64 Comma così modificato dall'art. 15, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467.
Art. 37-bis Falsità nelle dichiarazioni e nelle notificazioni al Garante65
1. Chiunque, nelle notificazioni di cui agli articoli 7, 16, comma 1, e 28 o
in atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti in un procedimento dinanzi
al Garante o nel corso di accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie
o circostanze o produce atti o documenti falsi, è punito, salvo che il
fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre
anni. 65 Articolo inserito dall'art. 16, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. Art.
38. Pena accessoria
1. La condanna per uno dei delitti previsti dalla presente legge importa la
pubblicazione della sentenza. Art. 39. Sanzioni amministrative
1.66 Chiunque omette di fornire le informazioni o di esibire i documenti richiesti
dal Garante ai sensi degli articoli 29, comma 4, e 32, comma 1, è punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni
a lire trentamilioni.
2.67 La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni
a lire diciotto milioni o, nei casi di cui agli articoli 22, 24 e 24-bis o,
comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati,
da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La somma può essere aumentata
sino al triplo quando essa risulti inefficace in ragione delle condizioni economiche
del contravventore. La violazione della disposizione di cui all'articolo 23,
comma 2, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
3.68 L'organo competente a ricevere il rapporto e ad irrogare le sanzioni di
cui al presente capo69 è il Garante. Si osservano, in quanto applicabili,
le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
I proventi, nella misura del cinquanta per cento del totale annuo, sono riassegnati
al fondo di cui all'articolo 33, comma 2, e sono utilizzati unicamente per l'esercizio
dei compiti di cui agli articoli 31, comma 1, lettera i) e 32. 66 Comma così
modificato dall'art. 17, comma 1, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. 67 Comma così
sostituito dall'art. 14, comma 2, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. 68 Comma così
modificato dall'art. 14, d.lg. 30 luglio 1999, n. 281. 69 Parole così
sostituite dall'art. 14, comma 3, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. CAPO IX -
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ED ABROGAZIONI Art. 40. Comunicazioni al Garante
1. Copia dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria in relazione
a quanto previsto dalla presente legge e dalla legge 23 dicembre 1993, n. 547,
è trasmessa, a cura della cancelleria, al Garante. Art. 41. Disposizioni
transitorie
1.70 Fermo restando l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 13 e 29, le
disposizioni della presente legge che prescrivono il consenso dell'interessato
non si applicano in riferimento ai dati personali raccolti precedentemente alla
data di entrata in vigore della legge stessa, o il cui trattamento sia iniziato
prima di tale data. Resta salva l'applicazione delle disposizioni relative alla
comunicazione e alla diffusione dei dati previste dalla presente legge. Le disposizioni
del presente comma restano in vigore sino alla data del 30 giugno 2003.
2.71 Per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1 gennaio 1998,
le notificazioni prescritte dagli articoli 7 e 28 sono effettuate dal 1 gennaio
1998 al 31 marzo 1998 ovvero, per i trattamenti di cui all'articolo 5 riguardanti
dati diversi da quelli di cui agli articoli 22 e 24, nonché per quelli
di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), dal 1 aprile 1998 al 30
giugno 1998.
3. Le misure minime di sicurezza di cui all'articolo 15, comma 2, devono essere
adottate entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento
ivi previsto. Fino al decorso di tale termine, i dati personali devono essere
custoditi in maniera tale da evitare un incremento dei rischi di cui all'articolo
15, comma 1.
4. Le misure di cui all'articolo 15, comma 3, devono essere adottate entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.
5.72 Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente
legge, i trattamenti dei dati di cui all'articolo 22, comma 3, ad opera di soggetti
pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, e all'articolo 24, possono essere
proseguiti anche in assenza delle disposizioni di legge ivi indicate, previa
comunicazione al Garante.
6. In sede di prima applicazione della presente legge, fino alla elezione del
Garante ai sensi dell'articolo 30, le funzioni del Garante sono svolte dal presidente
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, fatta
eccezione per l'esame dei ricorsi di cui all'articolo 29.
7.73 Le disposizioni della presente legge che prevedono un'autorizzazione del
Garante si applicano limitatamente alla medesima autorizzazione e fatta eccezione
per la disposizione di cui all'articolo 28, comma 4, lettera g), a decorrere
dal 30 novembre 1997. Le medesime disposizioni possono essere applicate dal
Garante anche mediante il rilascio di autorizzazioni relative a determinate
categorie di titolari o di trattamenti.
7-bis.74 In sede di prima applicazione della presente legge, le informative
e le comunicazioni di cui agli articoli 10, comma 3, e 27, comma 2, possono
essere date entro il 30 novembre 1997. 70 Comma così modificato dall'art.
18, d.lg. 28 dicembre 2001, n. 467. 71 Comma così sostituito dall'art.
2, d.lg. 28 luglio 1997, n. 255. 72 Comma da ultimo così modificato dall'art.
1, comma 1, d.lg. 6 novembre 1998, n. 389. 73 Comma così sostituito dall'art.
4, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123. 74 Comma aggiunto dall'art. 4, comma
2, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123. Art. 42. Modifiche a disposizioni vigenti
1. L'articolo 10 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituito
dal seguente:
"Art. 10. - (Controlli)
1.75 Il controllo sul Centro elaborazione dati è esercitato dal Garante
per la protezione dei dati personali, nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti.
2.75 I dati e le informazioni conservati negli archivi del Centro possono essere
utilizzati in procedimenti giudiziari o amministrativi soltanto attraverso l'acquisizione
delle fonti originarie indicate nel primo comma dell'articolo 7, fermo restando
quanto stabilito dall'articolo 240 del codice di procedura penale. Quando nel
corso di un procedimento giurisdizionale o amministrativo viene rilevata l'erroneità
o l'incompletezza dei dati e delle informazioni, o l'illegittimità del
loro trattamento, l'autorità procedente ne dà notizia al Garante
per la protezione dei dati personali.
3. La persona alla quale si riferiscono i dati può chiedere all'ufficio
di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 5 la conferma dell'esistenza
di dati personali che lo riguardano, la loro comunicazione in forma intelligibile
e, se i dati risultano trattati in violazione di vigenti disposizioni di legge
o di regolamento, la loro cancellazione o trasformazione in forma anonima.
4.75 Esperiti i necessari accertamenti, l'ufficio comunica al richiedente, non
oltre venti giorni dalla richiesta, le determinazioni adottate. L'ufficio può
omettere di provvedere sulla richiesta se ciò può pregiudicare
azioni od operazioni a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione
e repressione della criminalità, dandone informazione al Garante per
la protezione dei dati personali.
5. Chiunque viene a conoscenza dell'esistenza di dati personali che lo riguardano,
trattati anche in forma non automatizzata in violazione di disposizioni di legge
o di regolamento, può chiedere al tribunale del luogo ove risiede il
titolare del trattamento di compiere gli accertamenti necessari e di ordinare
la rettifica, l'integrazione, la cancellazione o la trasformazione in forma
anonima dei dati medesimi. Il tribunale provvede nei modi di cui agli articoli
737 e seguenti del codice di procedura civile.".
2. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
è sostituito dal seguente: "1. E' istituita l'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, denominata Autorità ai
fini del presente decreto; tale Autorità opera in piena autonomia e con
indipendenza di giudizio e di valutazione.".
3. Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39,
è sostituito dal seguente: "1. Le norme concernenti l'organizzazione
ed il funzionamento dell'Autorità, l'istituzione del ruolo del personale,
il relativo trattamento giuridico ed economico e l'ordinamento delle carriere,
nonché la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto,
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato,
sono adottate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
del tesoro e su parere conforme dell'Autorità medesima. Il parere del
Consiglio di Stato sullo schema di regolamento è reso entro trenta giorni
dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il regolamento può comunque
essere emanato. Si applica il trattamento economico previsto per il personale
del Garante per l'editoria e la radiodiffusione ovvero dell'organismo che dovesse
subentrare nelle relative funzioni, fermo restando il limite massimo complessivo
di centocinquanta unità. Restano altresì fermi gli stanziamenti
dei capitoli di cui al comma 2, così come determinati per il 1995 e tenendo
conto dei limiti di incremento previsti per la categoria IV per il triennio
1996-1998.".
4.75 Negli articoli 9, comma 2 e 10, comma 2, della legge 30 settembre 1993,
n. 388, le parole: "Garante per la protezione dei dati" sono sostituite
dalle seguenti: "Garante per la protezione dei dati personali". 75
Commi così modificati dall'art. 5, comma 1, d.lg. 9 maggio 1997, n. 123.
Art. 43. Abrogazioni
1. Sono abrogate le disposizioni di legge o di regolamento incompatibili con
la presente legge e, in particolare, il quarto comma dell'articolo 8 ed il quarto
comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Entro sei mesi
dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 33, comma 1, della
presente legge, il Ministro dell'interno trasferisce all'ufficio del Garante
il materiale informativo raccolto a tale data in attuazione del citato articolo
8 della legge n. 121 del 1981.
2. Restano ferme le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni, nonché, in quanto compatibili, le disposizioni della legge
5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, del decreto legislativo 6
settembre 1989, n. 322, nonché le vigenti norme in materia di accesso
ai documenti amministrativi ed agli archivi di Stato. Restano altresì
ferme le disposizioni di legge che stabiliscono divieti o limiti più
restrittivi in materia di trattamento di taluni dati personali.
3. Per i trattamenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente
legge, resta fermo l'obbligo di conferimento di dati ed informazioni di cui
all'articolo 6, primo comma, lettera a), della legge 1° aprile 1981, n.
121. CAPO X - COPERTURA FINANZIARIA ED ENTRATA IN VIGORE Art. 44. Copertura
finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire
8.029 milioni per il 1997 ed in lire 12.045 milioni a decorrere dal 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione
del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando per il 1997,
quanto a lire 4.553 milioni, l'accantonamento riguardante il Ministero degli
affari esteri e, quanto a lire 3.476 milioni, l'accantonamento riguardante la
Presidenza del Consiglio dei ministri e, per gli anni 1998 e 1999, quanto a
lire 6.830 milioni, le proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante
il Ministero degli affari esteri e, quanto a lire 5.215 milioni, le proiezioni
per gli stessi anni dell'accantonamento riguardante la Presidenza del Consiglio
dei ministri.
2.Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 45. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore centoventi giorni dopo la sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale. Per i trattamenti svolti senza l'ausilio di mezzi
elettronici o comunque automatizzati che non riguardano taluno dei dati di cui
agli articoli 22 e 24, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere
dal 1° gennaio 1998. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma
2, della legge 30 settembre 1993, n. 388, la presente legge entra in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale,
limitatamente ai trattamenti di dati effettuati in esecuzione dell'accordo di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e alla nomina del Garante. Testo aggiornato
in base ai seguenti decreti legislativi
n. 467 del 28 dicembre 2001
n. 282 del 30 luglio 1999
n. 281 del 30 luglio 1999
n. 135 dell'11 maggio 1999
n. 51 del 26 febbraio 1999
n. 389 del 06 novembre 1998
n. 171 del 13 maggio 1998
n. 135 dello 08 maggio 1998
n. 255 del 28 luglio 1997
n. 123 del 09 maggio 1997 Garante per la protezione dei dati personali